Art. 270-sexies c.p.

Condotte con finalità di terrorismo

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Dispositivo — testo vigente

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(256) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2015-04-21

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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