Art. 270-quinquies.2 c.p.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2016-08-24

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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