Dispositivo — testo vigente
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(256) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore". Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumenta da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2015-04-21
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva