Art. 22 c.p.

Ergastolo

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Dispositivo — testo vigente

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto. (1) (2) (3)(1) (2)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 3 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Ex comma 4 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 4 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  3. (3)articolo 22(139) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1994-05-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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