Art. 211-bis c.p.

Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

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Dispositivo — testo vigente

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-03-23

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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