Dispositivo — testo vigente
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1931-07-01
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva