Art. 190 c.p.

Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

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Dispositivo — testo vigente

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(116) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1989-10-24

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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