Art. 188 c.p.

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

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Dispositivo — testo vigente

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(159) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1998-05-13

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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