Art. 17 c.p.

Pene principali: specie

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Dispositivo — testo vigente

Le pene principali stabilite per i delitti sono:(1) (2)

1° (1);

2° l'ergastolo; (2)

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

Note

  1. (1)Comma 1, n. 1Numero 1° — soppressoNUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224 DA VERIFICARE — testo previgente del numero 1° non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Comma 1, n. 2(139) AGGIORNAMENTO — comma 1, n. 2La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1994-05-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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