Dispositivo — testo vigente
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 4(57) AGGIORNAMENTO — comma 4La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.
- (2)Comma 4(75) AGGIORNAMENTO — comma 4La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1976-07-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva