Art. 167 c.p.

Estinzione del reato

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Dispositivo — testo vigente

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1990-02-28

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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