Art. 164 c.p.

Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

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Dispositivo — testo vigente

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale; (4) 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.(4)

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Comma 4(49) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità del numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena sospesa.
  2. (2)Comma 4(54) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.
  3. (3)Comma 4(74) AGGIORNAMENTO — comma 4La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall' art. 163 del codice penale.
  4. (4)Comma 2(392) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-19 marzo 2026, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/2026, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-03-26

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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