Art. 159 c.p.

Sospensione del corso della prescrizione

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Dispositivo — testo vigente

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. 3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale; (3) 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. (4) (5) (6) (7) (8) (9)(3) (4) (6) (7) (8) (9)

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. (10)(10)

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157. (1) (2)(1) (2) (5)

Note

  1. (1)Comma 8(199) AGGIORNAMENTO — comma 9La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell' articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
  2. (2)Comma 8(208a) AGGIORNAMENTO — comma 9Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché".
  3. (3)Comma 1(253a) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l' art. 15-bis alla L. 28 aprile 2014, n. 67, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".
  4. (4)Comma 1(258) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 25 marzo 2015, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2015, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
  5. (5)Comma 8(277) AGGIORNAMENTOLa L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
  6. (6)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134\n\nTesto previgente recuperato da Normattiva.

    Testo previgente

    Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

  7. (7)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3\n\nTesto previgente recuperato da Normattiva.

    Testo previgente

    I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

  8. (8)Ex comma 4 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3\n\nTesto previgente recuperato da Normattiva.

    Testo previgente

    Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

  9. (9)Comma 1Precedente comma — abrogato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103\n\nDA VERIFICARE — numerazione storica e testo previgente non inseriti finché non recuperati con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  10. (10)Comma 2Precedente ultimo comma — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134\n\nTesto previgente recuperato da Normattiva.

    Testo previgente

    Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-12-30

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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