Art. 156 c.p.

Estinzione del diritto di remissione

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Dispositivo — testo vigente

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(68) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1975-06-26

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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