Dispositivo — testo vigente
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 1(55) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
- (2)Comma 1(84) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 136 del codice penale ".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2022-12-30
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva