Art. 133-ter c.p.

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-12-30

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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