Art. 133 c.p.

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.