Dispositivo — testo vigente
1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .
Note
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Decorrenza indicata: 2011-06-21
Verificato il 20/09/2026
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