Art. 80 Codice del consumo

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

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Dispositivo — testo vigente

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto/stato vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2011-06-21

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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