Art. 72-bis Codice del consumo

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

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Dispositivo — testo vigente

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.\n\n2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.\n\n3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.\n\n4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto ufficiale Normattiva - D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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