Dispositivo — testo vigente
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa , anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Note
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Decorrenza indicata: 2020-09-15
Verificato il 20/09/2026
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