Art. 62 Codice del consumo

Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

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Dispositivo — testo vigente

((

1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.

L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.))

((24))

------------- AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2014-06-13

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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