Art. 59-sexies Codice del consumo

Onere della prova

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Dispositivo — testo vigente

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su Normattiva; modifiche D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, applicabili dal 19 giugno 2026

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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