Art. 31 Codice del consumo

Tutela dei minori

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto/stato vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2005-10-23

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

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