Dispositivo — testo vigente
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
Note
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Decorrenza indicata: 2005-10-23
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva