Dispositivo — testo vigente
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.
3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto ufficiale acquisito da Normattiva - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
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Verificato il 20/09/2026
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