Art. 140-duodecies Codice del consumo

Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza

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Dispositivo — testo vigente

1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto ufficiale acquisito da Normattiva - D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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