Dispositivo — testo vigente
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell' articolo 1227 del codice civile .
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
Note all'art. 122:
- L' art. 1227 del codice civile è il seguente:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».
Note
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Decorrenza indicata: 2005-10-23
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva