Art. 119 Codice del consumo

Messa in circolazione del prodotto

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

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Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2005-10-23

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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