Art. 113 Codice del consumo

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Dispositivo — testo vigente

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonchè le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 , e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto/stato vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-05-16

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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