Art. 96 Codice della crisi d’impresa

Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO III - Concordato preventivoSezione III - Effetti del concordato preventivo

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Dispositivo — testo vigente

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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