Art. 93-bis Codice della crisi d’impresa

Reclami

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO III - Concordato preventivoSezione II - Organi e amministrazione

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Dispositivo — testo vigente

1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124. 2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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