Art. 86 Codice della crisi d’impresa

Moratoria nel concordato in continuità

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO III - Concordato preventivoSEZIONE I - Finalità e contenuti del concordato preventivo

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Dispositivo — testo vigente

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente dal 15 luglio 2022; modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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