Art. 8 Codice della crisi d’impresa

Durata massima delle misure protettive

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALICAPO II - Principi generaliSEZIONE III - Principi di carattere processuale

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Dispositivo — testo vigente

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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