Dispositivo — testo vigente
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria; modifiche D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva