Art. 73 Codice della crisi d’impresa

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore

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Dispositivo — testo vigente

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria; modifiche D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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