Art. 68 Codice della crisi d’impresa

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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Dispositivo — testo vigente

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dalla legge e l'OCC deve redigere una relazione contenente le indicazioni richieste dalla disposizione, comprese le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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