Art. 66 Codice della crisi d’impresa

Procedure familiari

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Sono considerati membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Le masse attive e passive rimangono distinte.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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