Art. 5-bis Codice della crisi d’impresa

Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALICAPO II - Principi generaliSEZIONE II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure

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Dispositivo — testo vigente

1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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