Dispositivo — testo vigente
1. All' articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell' articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.».
Note all'art. 387:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 5. Applicabilità della disciplina.
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell' articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.".
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva