Art. 381 Codice della crisi d’impresa

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. All' articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».

2. All' articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare ((...)) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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