Dispositivo — testo vigente
1. All' articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
2. All' articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare ((...)) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».
Note
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva