Dispositivo — testo vigente
1. La rubrica dell' articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All' articolo 2086 del codice civile , dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Note all'art. 375:
- Si riporta il testo dell' articolo 2086 del codice civile , così come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 2086. Gestione dell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.".
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data
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Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva