Dispositivo — testo vigente
1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Note
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
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