Art. 355 Codice della crisi d’impresa

Relazione al Parlamento

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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