Dispositivo — testo vigente
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.\n\n2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto verificato nella struttura vigente del Codice; disposizione invariata dal 2021.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2021-09-01
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva