Art. 349 Codice della crisi d’impresa

Sostituzione dei termini fallimento e fallito

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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