Dispositivo — testo vigente
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1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , l'amministratore straordinario di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
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Note
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Decorrenza indicata: 2024-01-31
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva