Art. 343 Codice della crisi d’impresa

Liquidazione coatta amministrativa

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

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3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all' articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , agli amministratori straordinari di cui all' articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 , agli amministratori temporanei di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23 , nonchè alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.

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Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-01-31

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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