Art. 339 Codice della crisi d’impresa

Mercato di voto

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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