Art. 317 Codice della crisi d’impresa

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale , la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .

Note all'art. 317:

- Si riporta il titolo IV del libro I del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 :

"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.".

- Si riporta il testo dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale :

"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.

Comma 1. Omissis.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".

Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale vedi note all'articolo 373 del presente decreto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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