Dispositivo — testo vigente
1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale , la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 317:
- Si riporta il titolo IV del libro I del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 :
"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale :
"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Comma 1. Omissis.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".
Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale vedi note all'articolo 373 del presente decreto.
Note
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva