Dispositivo — testo vigente
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le ((decisioni)) che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al ((giudice delegato)) ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l' articolo 2479-ter del codice civile .
Note
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva