Art. 26 Codice della crisi d’impresa

Giurisdizione italiana

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO I - Giurisdizione

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Dispositivo — testo vigente

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere assoggettato a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto coordinato con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83; verificata struttura e disciplina della giurisdizione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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